
La questione attiene all'individuazione del momento impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie, qualificate come redditi diversi.
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, qualificata come reddito diverso ai sensi dell'art. 67 del TUIR, si considera realizzata al momento del perfezionamento del contratto di cessione a titolo oneroso, che ne costituisce il presupposto giuridico. Tale momento rileva per l'individuazione del regime di tassazione applicabile. La tassazione di tale plusvalenza è, tuttavia, regolata dal principio di cassa, sicché il reddito concorre alla formazione della base imponibile del contribuente nel periodo d'imposta in cui il corrispettivo viene effettivamente percepito. La mancata percezione del prezzo non esclude, pertanto, la realizzazione della plusvalenza, ma incide solo sul differimento della sua imponibilità.
Sebbene la tassazione del reddito diverso avvenga secondo il principio di cassa, occorre distinguere il momento in cui la plusvalenza si considera realizzata da quello in cui il relativo reddito diviene imponibile per il percettore. La plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non rilevano le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l'estinzione dell'obbligazione successivamente intervenuta (Cass. 7 giugno 2018, n. 14848; Cass. 3 maggio 2019, n. 11635).
Il momento del realizzo della plusvalenza coincide con il perfezionamento del negozio di cessione a titolo oneroso, perché è in tale momento che sorge il credito al corrispettivo e, con esso, la componente positiva di reddito; questo momento è determinante per stabilire l'esistenza stessa della plusvalenza e il regime fiscale ad essa applicabile. Il momento della percezione del corrispettivo determina il periodo d'imposta in cui il reddito, già realizzato, deve essere assoggettato a tassazione, in ossequio al principio di cassa che governa la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria (Cass. 7 maggio 2025, n. 11955).

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