
Una società contesta la debenza delle sanzioni, eccependo causa di forza maggiore, integrata dal provvedimento di sospensione dell’incasso di tributi; la norma non pone a carico dell'esecutato le sanzioni dall’inizio dell'evento lesivo fino alla scadenza delle sospensioni e della proroga eventualmente concessa.
Il provvedimento del Procuratore della Repubblica emesso ex art. 7 della legge n. 44/1999, avente a oggetto la sospensione dei termini per gli adempimenti amministrativi in favore di vittime di usura, non integra causa di forza maggiore idonea a escludere la debenza delle sanzioni, una volta scaduto il periodo di sospensione.
La tesi della società è contraria alla lettera della norma, in particolare al comma 7-ter dell'art. 20 della legge n. 44/1999 (oggi abrogato), il quale in modo chiaro precisava che le sanzioni non potevano essere chieste all'esecutato nel periodo di sospensione dei termini (nella specie, dal 2002 al 2012). Tale tesi introdurrebbe una nuova e generalizzata causa di forza maggiore nelle ipotesi di sospensione dei termini disposta in favore delle vittime di usura e di estorsione, consentendo a queste ultime sostanzialmente di non pagare mai, ovvero durante la sospensione dei termini e successivamente alla sua scadenza, le sanzioni dovute per il mancato pagamento dei tributi; in questo modo, le norme in materia di sanzioni verrebbero sostanzialmente abrogate, in aperto contrasto con quanto disposto dal legislatore del 1999.

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