Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 28 novembre 2025, n. 779

di Fabio Pace | 28 Novembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 28 novembre 2025, n. 779

Un cittadino extra-UE ha chiesto il rimborso delle imposte versate per suo conto dal datore di lavoro, sostituto d'imposta (agevolazione “rientro dei cervelli”). L'Agenzia ha negato le eccedenze di alcuni anni d’imposta, in quanto (in assenza di adesione al regime opzionale) indicate in dichiarazione integrativa tardiva.
La presentazione dell'istanza di rimborso è consentita anche se non è stata dimostrata la richiesta di applicazione del beneficio al datore di lavoro, in mancanza della previsione di una decadenza nella disciplina normativa, e considerate le indicazioni contenute nella circolare 4 maggio 2012, n. 14/E, dell'Agenzia delle entrate (Cass. 7 giugno 2025, n. 15234).
Il divieto di rimborso è stato introdotto con il comma 5-ter dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (non applicabile nella specie); con la circolare n. 14/E del 2012 cit., l'Agenzia ha precisato che, in via residuale, l’interessato può presentare richiesta di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 a un Ufficio territoriale dell'Agenzia, allegando la documentazione che dimostri la sussistenza dei presupposti per fruire del beneficio.
L'assenza di un divieto di rimborso - prima dell'introduzione del comma 5-ter cit. - consente di affermare che la scadenza del termine stabilito dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia relativo all'opzione di cui all'art. 16 cit. non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, ma più semplicemente non consente più di attivare la procedura di richiesta del beneficio tramite il sostituto di imposta, ponendo a carico del contribuente l'onere di richiedere il rimborso, ove intenda recuperare la maggiore imposta corrisposta (Cass. 27 dicembre 2024, n. 34655), a nulla rilevando che in precedenza abbia presentato una dichiarazione integrativa tardiva.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un cittadino extra-UE ha richiesto il rimborso delle imposte versate, ma l'Agenzia ha negato il rimborso per alcuni anni. La Cassazione ha stabilito che è possibile richiedere il rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, senza decadenza dal beneficio fiscale (Cass. 2024, n. 34655).