
L’Agenzia sostiene che l'Ufficio non avrebbe dovuto attivare un ulteriore contraddittorio con la società, sollecitandola a produrre documentazione aggiuntiva, volta a chiarire le ragioni della disapplicazione.
E’ necessario tenere conto del fatto che, in ambito di società di comodo, il contraddittorio è espressamente previsto e regolato da una disciplina ad hoc. In particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994, è il contribuente a potere chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, attivando la procedura di interpello disapplicativo, regolata dal D.M. n. 259/1998, la quale si inserisce nel più ampio quadro previsto dall'art. 37-bis, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 600/1973. La richiesta va presentata alla Direzione regionale, che è tenuta a pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato.
Questa procedura costituisce una forma tipica di contraddittorio endoprocedimentale, che garantisce al contribuente la facoltà di esporre le proprie ragioni prima che l'A.F. assuma una determinazione definitiva. Non è quindi corretto affermare che il contraddittorio è stato disatteso; per converso, è stato puntualmente rispettato quello previsto in relazione al caso di specie (Cass. ord. 30 luglio 2025, n. 22007). La società ha effettivamente presentato istanza di disapplicazione alla Direzione regionale, la quale ha rigettato la richiesta con provvedimento motivato, successivamente notificato alla società. L'Ufficio ha fondato la ripresa fiscale sui contenuti di tale provvedimento e su dati oggettivi tratti dai bilanci e dalle dichiarazioni fiscali depositate dalla stessa società. In tale contesto, non sussisteva alcun obbligo ulteriore per l'Ufficio di sollecitare la produzione di documentazione integrativa, tenuto conto, peraltro, che l'onere della prova in ordine alle condizioni che giustificano la disapplicazione della disciplina antielusiva incombe interamente sul contribuente, che è tenuto a fornire, fino dall'istanza, tutti gli elementi rilevanti. Il procedimento di interpello disapplicativo costituisce il luogo deputato all'esposizione delle ragioni giustificative da parte del contribuente, così che l'A.F. non è onerata di richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali.

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