Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

di Fabio Pace | 31 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 31 ottobre 2025, n. 775

Una società sostiene che non vi sia un limite temporale alla contestazione dell’applicabilità del regime delle società non operative.
In tema di società di comodo, a una società che si sia determinata a non avviare la procedura di interpello disapplicativo ex art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994, non può intendersi preclusa la possibilità di provare, nel giudizio di opposizione all’atto impositivo con cui l’A.F. recupera a tassazione il maggior reddito stabilito ex lege, la sussistenza delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, rilevante ai fini dell’inoperatività della presunzione. Tale possibilità non è impedita dal fatto che l’atto impositivo sia stato emesso in seguito a dichiarazione redatta dalla stessa società, con esposizione di un reddito pari al minimo presunto in base alla disciplina antielusiva in questione; stante, infatti, la non impugnabilità del diniego di interpello, tale modalità operativa costituisce lo strumento con il quale la società può accedere alla garanzia del contraddittorio in relazione al suo onere di dimostrare l’insussistenza di condotte elusive.
La determinazione di non avviare la procedura di interpello non può precludere al contribuente la possibilità di provare - nel giudizio di opposizione all’avviso di accertamento volto a recuperare a tassazione il maggior reddito stabilito ex lege - la sussistenza delle obiettive situazioni che legittimano la disapplicazione della normativa antielusiva (Cass. ord. 20 aprile 2018, n. 9852; Cass. ord. 24 febbraio 2021, n. 4946).
Ciò non muta nel caso in cui l’A.F. abbia esercitato la potestà impositiva con l’emissione di cartella di pagamento in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anziché con avviso di accertamento. Trattandosi del primo e unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, tale cartella è impugnabile, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez. U, sent. 25 giugno 2021, n. 18298; Cass. ord. 27 agosto 2024, n. 23183).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società può contestare la presunzione di inoperatività anche senza interpello, dimostrando situazioni oggettive che impediscono il conseguimento di ricavi e reddito. La cartella di pagamento è impugnabile per motivi di merito.