
Si eccepisce la nullità della sentenza, che avrebbe accolto domande, motivi, questioni ed eccezioni nuove, proposte dal contribuente solo con i motivi d’appello (una nuova ragione di impugnazione della cartella).
E’ palese la novità del motivo d’appello, sviluppatosi lungo la dissertazione delle ragioni delle irregolarità procedimentali che avevano preceduto l'iscrizione a ruolo delle somme pretese, tema di indagine coinvolgente anche vari profili fattuali, che non erano stati posti a base dell'originario ricorso e che costituisce una diversa e autonoma ragione di illegittimità della pretesa fiscale, come tale integrante una nuova domanda.
Non si tratta di una mera difesa e cioè di un apparato argomentativo volto alla semplice contestazione della pretesa, ma dell'allegazione di una specifica forma di invalidità dell'atto tributario, che non è denunciabile in ogni stato e grado del processo e non può, quindi, essere fatta valere per la prima volta in grado appello (Cass. 14 settembre 2021, n. 24669; Cass. 9 novembre 2015, n. 22810).
L'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da un altro giudice né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo a una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dall’efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante), che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale (Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., Sez. T., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., Sez. T., 23 marzo 2023, n. 8417; Cass., Sez. I, 4 gennaio 2024, n. 211; Cass., Sez. T., 5 marzo 2024, n. 5822).

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