Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

di Fabio Pace | 26 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

Si eccepisce che, ai sensi della convenzione Italia-Regno Unito, non basta una generica attestazione di soggezione della società alle imposte sui redditi, ma si deve verificare che la stessa sia soggetta a imposta sui dividendi percepiti dalla controllata italiana o che i dividendi abbiano avuto specifico rilievo impositivo.
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia a una società madre residente nel Regno Unito, l'esenzione integrale da imposta sui dividendi riconosciuta in Italia ex art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, che ha attuato la Dir. madre-figlia n. 453/1990, non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione né di violazione del principio di neutralità fiscale; la società madre che non abbia subito in Italia ritenute sui dividendi ricevuti ex art. 27-bis cit. può optare per l'applicazione dell'art. 10, par. 4, lett. b), della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, ratificata con legge n. 329/1990, chiedendo un credito d’imposta, che deve però subire una ritenuta del 5% sull'ammontare dei dividendi ricevuti e un'ulteriore ritenuta del 5% sul credito d’imposta, non sussistendo un’alternatività tra le due fonti normative e applicandosi il principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale ("international tax neutrality ed efficiency"), espressione dell’"intercountry equity" (Cass. sent. 20 luglio 2021, n. 20646).
La correlata condizione "subject to tax" va intesa nel senso di potenziale assoggettamento a imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza ("full liability to tax"), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali e agevolare l'attività economica internazionale (Cass. ord 17 aprile 2019, n. 10706; ord. 29 gennaio 2020, n. 1967; Cass. sent. 19 novembre 2020, n. 26307; ord. 27 aprile 2021, n.11035; ord. 24 febbraio 2022, n. 6248; sent. 24 maggio 2022, n. 16834; ord. 3 marzo 2022, n. 7108; ord. 16 febbraio 2022, n. 5145; ord. 16 febbraio 2022, n. 5152; sent. 24 agosto 2022, n. 25196).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L’esenzione italiana sui dividendi non elimina la doppia imposizione; la società madre UK può optare per il credito d’imposta, ma serve tassazione potenziale illimitata nello Stato di residenza.