Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

di Fabio Pace | 26 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

L'Amministrazione doganale notificava avviso di pagamento, accertando una maggiore accisa sull’energia elettrica autoprodotta e consumata.
Posto che, in tema di imposte sulla produzione di energia elettrica, la normativa unionale definisce la nozione di "energia da fonti rinnovabili" come riferita, segnatamente, alla biomassa e la nozione di "biomassa" come comprendente, in particolare, la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, l'art. 52, comma 2, lett. a), del TUA - sotto il profilo dell'oggetto dell'energia prodotta, sulla quale va quantitativamente determinata l'esenzione - va applicato, dovendo la previsione di diritto interno interpretarsi in conformità alle disposizioni unionali, solo alla quantità di energia prodotta utilizzando la frazione biodegradabile dei rifiuti.
Gli obiettivi relativi al massimo ricorso all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e a un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rischierebbero di essere compromessi se un impianto di produzione di elettricità che non utilizza solo fonti energetiche rinnovabili fosse, per tale motivo, assimilato a un impianto che utilizza solo fonti energetiche convenzionali e, di conseguenza, escluso dall'accesso prioritario previsto all'art. 16, par. 2, lett. c), della Dir. n. 2009/28 (in relazione al principio secondo cui deve riscontrarsi l'effettiva produzione di energia da parte degli impianti rinnovabili, al netto anche del consumo di energia derivante da combustibili fossili, strumentale al funzionamento stesso dell'impianto, Cass., Sez. U., 16 aprile 2021, n. 10110).
Ferma restando l'idoneità a produrre energia rinnovabile, in quanto utilizzanti anche materie di combustione rinnovabili, in capo agli impianti, la disciplina in questione si applica alla sola parte di energia prodotta dalle frazioni biodegradabili dei rifiuti. Al tempo stesso, ove l'impianto beneficiario dell’esenzione utilizzi in parte fonti rinnovabili, in parte fonti non rinnovabili, la norma trova applicazione alla sola porzione di energia elettrica derivante dall'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L’esenzione accisa si applica solo all’energia prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti; per impianti misti, vale solo sulla quota da fonti rinnovabili utilizzate.