Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

di Fabio Pace | 26 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

L’Ufficio eccepisce la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti - dove la consapevolezza del cessionario non avrebbe rilievo - ritenendo di avere fornito elementi di prova sufficienti, a fronte dei quali il contribuente non ha prodotto idonea prova contraria.
Con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA, nel caso di fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell'A.F. la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tale fine l'esibizione della fattura né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453).
L'onere posto a carico dell'A.F. può ritenersi assolto, qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua degli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, o che dimostrino in modo certo e diretto l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione (Cass. 18 ottobre 2021, n. 28628). Il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall'Ufficio, sia singolarmente, che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l'eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell'atto impositivo.
L'A.F. non ha anche l'onere di dimostrare la mala fede del contribuente, dato che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di questi, che sa certamente se e in che misura ha ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. sent. 18 ottobre 2021, n. 28628).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Se l’Agenzia prova l’inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrarne l’effettività; non basta la regolarità formale. La buona fede non rileva in tali casi.