Non si ritiene ostativo alla detrazione degli importi di cui alle note di credito il fatto che queste riportassero una dicitura generica e non facessero espressa menzione delle fatture cui si riferivano.
L'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 - che consente al cedente di detrarre l'IVA in ogni caso in cui un'operazione per cui sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'imponibile - presuppone la realizzazione di un'operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che sia vera e reale e il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto, senza che occorra l’accertamento negoziale o giudiziale dell’intervenuta risoluzione; è necessario, inoltre, che sussista un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori del precedente contratto, nel rispetto delle eventuali forme prescritte, che le parti del negozio risolto e di quello risolutorio coincidano, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dagli artt. 23-25 dello stesso decreto, e che la vicenda risolutiva, ove trovi titolo in un negozio di mutuo dissenso, si verifichi entro un anno (Cass. sent. 26 settembre 2018, n. 22940; Cass. sent. 14 marzo 2014, n. 5979; Cass. sent. 26 giugno 2015, n. 13250; Cass. sent. 18 novembre 2011, n. 24231).
A tali fini rileva essenzialmente che si effettui la dovuta registrazione della variazione e della sua causa, onde impedire forme di elusione degli obblighi del contribuente; per le stesse ragioni, il contribuente deve anzitutto fornire la prova della corrispondenza tra le due operazioni (originaria e sopravvenuta), con indicazione dei dati che risultino idonei a collegarle, così da dimostrare l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originarie e l'oggetto della registrazione della variazione. Tale dimostrazione, ove non emerga inequivocabilmente dalle fatture o dalla loro registrazione, deve essere fornita con altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali e in particolare dell'art. 2704 c.c. (Cass. sent. 18 gennaio 2019, n. 1303; Cass. ord. 27 luglio 2018, n. 20035; Cass. sent. 11 aprile 2014, n. 8535).
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