Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

di Fabio Pace | 19 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

Non si ritiene ostativo alla detrazione degli importi di cui alle note di credito il fatto che queste riportassero una dicitura generica e non facessero espressa menzione delle fatture cui si riferivano.
L'applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 - che consente al cedente di detrarre l'IVA in ogni caso in cui un'operazione per cui sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'imponibile - presuppone la realizzazione di un'operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che sia vera e reale e il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto, senza che occorra l’accertamento negoziale o giudiziale dell’intervenuta risoluzione; è necessario, inoltre, che sussista un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori del precedente contratto, nel rispetto delle eventuali forme prescritte, che le parti del negozio risolto e di quello risolutorio coincidano, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dagli artt. 23-25 dello stesso decreto, e che la vicenda risolutiva, ove trovi titolo in un negozio di mutuo dissenso, si verifichi entro un anno (Cass. sent. 26 settembre 2018, n. 22940; Cass. sent. 14 marzo 2014, n. 5979; Cass. sent. 26 giugno 2015, n. 13250; Cass. sent. 18 novembre 2011, n. 24231).
A tali fini rileva essenzialmente che si effettui la dovuta registrazione della variazione e della sua causa, onde impedire forme di elusione degli obblighi del contribuente; per le stesse ragioni, il contribuente deve anzitutto fornire la prova della corrispondenza tra le due operazioni (originaria e sopravvenuta), con indicazione dei dati che risultino idonei a collegarle, così da dimostrare l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originarie e l'oggetto della registrazione della variazione. Tale dimostrazione, ove non emerga inequivocabilmente dalle fatture o dalla loro registrazione, deve essere fornita con altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali e in particolare dell'art. 2704 c.c. (Cass. sent. 18 gennaio 2019, n. 1303; Cass. ord. 27 luglio 2018, n. 20035; Cass. sent. 11 aprile 2014, n. 8535).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La detrazione IVA è ammessa anche con note di credito generiche, purché sia dimostrabile il collegamento con la fattura originaria tramite idonea documentazione e registrazione corretta.