Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

di Fabio Pace | 19 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

In un caso di disconoscimento dell’agevolazione prima casa, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva (solidale) del notaio rogante, in quanto si verteva in ipotesi di imposta complementare.
Il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto e obbligato a chiedere la registrazione (art. 10, lett. b, del D.P.R. n. 131/1986), risultando, invece, estraneo al presupposto impositivo, che concerne solo le parti contraenti.
L'obbligo al pagamento è posto a carico del notaio ex art. 57 del D.P.R. 131/1986, nella sua qualità di responsabile d'imposta, come definita in generale dal terzo comma dell'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, e tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi obbligato con altri, ma la solidarietà passiva che viene così a costituirsi muove da una relazione secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti, tanto da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato (art. 64 cit.).
È proprio in ragione della peculiare natura di tale ruolo, che l'art. 57 cit. limita la responsabilità del notaio rogante al pagamento della sola imposta principale, non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l'imposta complementare e suppletiva. Tale previsione è volta, tra l'altro, a evitare che il notaio possa essere direttamente inciso (seppure con potestà di rivalsa) per importi - indeterminati nell'an e nel quantum - privi di copertura nella precostituzione della necessaria provvista presso le parti.
In caso di liquidazione dell’imposta di registro da parte dell'Ufficio a seguito di disconoscimento di un'agevolazione applicata alla registrazione dell'atto, la responsabilità del notaio rogante va esclusa, dato che l'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, in tale ipotesi, l'imposta va qualificata come complementare (Cass. Sez. 5, 17 maggio 2017, n. 12257).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il notaio risponde solo dell’imposta principale, non di quella complementare, in caso di disconoscimento agevolazione prima casa; la responsabilità resta esclusa (Cass. 12257/2017).