Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

di Fabio Pace | 19 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

L'Agenzia indica i criteri per qualificare le spese di rappresentanza: gratuità, finalità promozionali o di pubbliche relazioni e ragionevolezza e coerenza, privilegiando il primo.
Anche quando la società dispone di un'utenza di riferimento ristretta, il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è rappresentato dagli obiettivi immediatamente perseguiti con gli esborsi sostenuti, i quali, per iscriversi alla prima categoria, devono necessariamente rispondere a una finalità promozionale specificamente incentrata sui prodotti e compiuta attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, mentre rientrano tra le seconde i costi di iniziative imperniate sull'ente e orientate a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra potenziali e selezionati clienti, ancorché da esse possa derivare, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti (Cass. ord. 21 aprile 2023, n. 10781).
Costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l'immagine della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dare luogo a un’aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per realizzare iniziative tendenti, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o comunque al fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica in fatto dell’effettiva finalità delle spese (Cass. ord. 22 maggio 2023, n. 14049).
Le spese di rappresentanza rispondono alla logica di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ponendosi l'accento sulla promozione dell'immagine della stessa, piuttosto che sui suoi prodotti; il giudice può motivatamente valutare anche la gratuità, quale connotato normalmente attagliantesi alle prime. L'elemento dirimente per qualificare la spesa di rappresentanza è la natura e funzione della spesa, mentre la gratuità integra un indice valutabile per una ricostruzione fattuale obiettiva e completa.

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