Si eccepisce la tardività dell'appello. La norma richiamata riguarda gli atti impositivi e non può trovare applicazione per l'avviso di liquidazione, che costituisce, invece, un atto di riscossione.
Anche il giudizio circa l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, ove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, alla richiesta di registrazione (Cass., Sez. 5, ord. 20 luglio 2021, n. 20683).
Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, la definizione dell'atto come "avviso di liquidazione" non vale a escludere la sua natura di atto impositivo, quando esso sia destinato a esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, essendo sufficiente che la sua contestazione da parte del contribuente sia idonea a integrare una controversia effettiva, e non apparente, sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria (Cass., Sez. 5, sent. 24 giugno 2016, n. 13136; Sez. 5, sent. 5 marzo 2014, n. 5158; Sez. 5, 6 ottobre 2010, n. 20731).
Nel caso in esame, l'avviso di liquidazione esprime una finalità sostanzialmente impositiva, sotto due profili oggetto di contestazione: individua una maggiore base imponibile, in quanto in esso non si tiene conto degli importi già versati a titolo di indennità provvisoria, già liquidata e ricevuta in pagamento; applica l'imposta con un'aliquota del 3%, invece, che dell'1%; quest'ultimo aspetto impone la soluzione della questione circa la natura della sentenza emessa all'esito dell'opposizione alla stima. Pertanto, l'avviso oggetto di giudizio involge accertamenti sui presupposti e sui contenuti dell'obbligazione tributaria, presentando le caratteristiche di un atto impositivo. E’, dunque, corretto riconoscere l’applicabilità del termine di sospensione di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 119/2018.
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