Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

di Fabio Pace | 19 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 769

Si discute se l'avere già usufruito dell'agevolazione prima casa sia di per sé sufficiente a giustificare la pretesa erariale, se non in relazione al fatto che l'immobile sia anche idoneo a soddisfare le esigenze abitative.
Il D.P.R. n. 131/1986 indica quale presupposto dell'agevolazione prima casa la non titolarità (impossidenza), da parte dell'acquirente di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l'immobile da acquistare (Nota II-bis, comma 1, lett. b, all'art. 1, TP1) e di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni su tutto il territorio nazionale (Nota II-bis, comma 1).
Non è di ostacolo alle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario di altro immobile (acquistato senza agevolazioni nello stesso Comune) che, per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, a essere destinato a sua abitazione (Cass., Sez. 5, sent. 17 maggio 2006, n. 11564). Il previo riconoscimento del beneficio prima casa in occasione di un precedente acquisto di immobile costituisce impedimento insuperabile al riconoscimento dell'ulteriore beneficio al momento di un acquisto di altro immobile (Cass. ord. 8 ottobre 2018, n. 24657).
Secondo la lett. b) della Nota II-bis cit., la prepossidenza dell'abitazione, acquistata senza agevolazioni, ubicata nel Comune in cui si vuole acquistare con le agevolazioni la prima casa, rileva solo se il primo alloggio presenta il requisito dell'idoneità abitativa in senso soggettivo (od oggettivo); la titolarità anche della nuda proprietà di altra abitazione, acquistata con le agevolazioni, esclude la rilevanza dell’inidoneità della stessa, testimoniata dal riferimento alla nuda proprietà (Cass. sent. 30 gennaio 2018, n. 2565).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L’agevolazione “prima casa” è negata a chi l’ha già ottenuta in precedenza, anche se l’immobile posseduto non è idoneo; fa eccezione solo la prepossidenza senza agevolazioni.