Un Comune contesta l’applicabilità dell’agevolazione ICI per l’abitazione principale nel caso la stessa sia stata già riconosciuta, nello stesso anno d’imposta, all’immobile ad uso abitativo posseduto dal coniuge.
In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari abitative consente l'applicazione alle stesse dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione ex art. 1 del D.L. n. 93/2008) prevista per l'abitazione principale quando l’insieme di tali unità non trascende la categoria catastale dei singoli immobili che lo compongono, rilevando a tale fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente, unitariamente e funzionalmente considerato, anche se si tratti di immobili catastalmente distinti (nella specie: uno di proprietà di un coniuge e l’altro di proprietà dell’altro coniuge).
Si considera abitazione principale quella che, a termini dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, costituisce residenza anagrafica del soggetto passivo. Il concetto di abitazione principale non ha alcuna relazione con il concetto di «unica unità immobiliare catastale», o con quella di «unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio», sia «in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione ... previste per tutti í suoi immobili adibiti ad abitazioni, siano principali ovvero da considerare tali perché concessi in uso gratuito a parenti», sia in quanto «il favore del legislatore per l’abitazione principale ... si evince ulteriormente dall’art. 5-bis, comma 4, del D.L. n, 86/2005, con il quale, al dichiarato fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, si è concesso ai Comuni ... la facoltà ... di deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario» (Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2010, n. 3397; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2021, n. 4727; Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2023, n. 8551).
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