A una banca è stata contestata l'omessa effettuazione della ritenuta sugli interessi maturati sui conti correnti intrattenuti da due fondi comuni di investimento. La banca afferma di avere agito come mera collocatrice nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non anche di avere partecipato alla riscossione degli interessi.
In tema di ritenute sugli interessi, ex art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, la nozione di “banca corrispondente”, incaricata della collocazione nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non coincide necessariamente con quella di “soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi”.
In tema di ritenute sugli interessi, ex art. 11-bis del D.L. n. 512/1983, vigente ratione temporis, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari la ritenuta prevista dal terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 non è dovuta dal soggetto che interviene nella riscossione di interessi attivi dovuti da non residenti.
Ritenere la banca corrispondente un soggetto che interviene nella riscossione viola il principio di stretta legalità tributaria che informa il sistema tributario (Cass. 4 novembre 2020, n. 24517): la prima, infatti, interviene nella collocazione delle quote dei fondi lussemburghesi, ma, non per questo, necessariamente interviene anche nella riscossione degli interessi che maturino sui c/c intestati ai fondi lussemburghesi.
Inoltre, il beneficiario effettivo degli interessi, inteso quale destinatario finale degli stessi e, quindi, del relativo reddito (Cass. 20 febbraio 2025, n. 4427), è, nella specie, il fondo lussemburghese (soggetto a tassazione in Lussemburgo senza esenzioni); sia il Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, sia le corrispondenti previsioni della convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, escludono che beneficiario effettivo possa essere considerato il soggetto intermediario che percepisca dividendi, interessi e canoni in nome e per conto di un altro soggetto.
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