Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

di Fabio Pace | 8 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

Una società realizza edifici residenziali e commerciali, per la cui costruzione contrae mutui bancari o altri finanziamenti onerosi, deducendo gli interessi passivi. L’Ufficio non riconosce alcuni finanziamenti come oneri d’impresa, contestando la deduzione di somme non riferibili alla costruzione di immobili da vendere.
La ricostruzione delle operazioni sulla contabilità aziendale non è stata disconosciuta dall'Ufficio né contestata in sede processuale. E’ anche proposta prova di resistenza con argomentazione ad absurdum, circa il rapporto fra rimanenze e interessi pagati, che dimostra la coerenza interna delle operazioni.
Inoltre, l’art. 101, comma 1, lett. b), del TUIR, si limita a considerare deducibili gli interessi passivi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili. Resta, quindi, confinata al giudice di merito la valutazione di quali e quanti prestiti siano stati contratti per l'edificazione o il restauro di un edificio da parte di un'impresa del settore: in questo senso, il legislatore ha inteso individuare solo un carattere di collegamento fra mutuo e operazione edilizia, lasciando ogni più ampia discrezionalità all'alea d'impresa. Né la Cassazione è intervenuta con limitazioni esegetiche, salvo individuare il limite temporale di deducibilità nel momento di completamento dell'edificio (Cass. V, sent. 15 febbraio 2013, n. 3787).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La deducibilità degli interessi passivi sui mutui per costruzioni edilizie spetta al giudice di merito, purché vi sia collegamento tra finanziamento e operazione; limite temporale: completamento edificio.