Si contesta che l’immobile per il quale sono stati sostenuti dei costi per opere di manutenzione sia strumentale in ragione della circostanza che l'appartamento sia accatastato A/10 e che lo stesso produca un reddito. Il giudice non avrebbe accertato l'utilizzazione dell'immobile per l’attività.
Ai fini del reddito d'impresa, si distingue tra immobili merce, ossia destinati al mercato della compravendita e al cui scambio o produzione è diretta l'attività d’impresa, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali, destinati alla produzione (Cass. 11 agosto 2022, n. 24720; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4417). La collocazione dei beni nell'una o nell'altra categoria dipende dalla destinazione economica a essi concretamente impressa (Cass. 4 maggio 2023, n. 11631; Cass. 14 dicembre 2021, n. 39817).
I beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 90 del TUIR- che prevede l'indeducibilità dei relativi costi e il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari - vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che, qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23987).
Invece, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione IVA, occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione (Cass. 31 agosto 2022, n. 25635). Occorre accertare l'effettiva inerenza del bene rispetto alle finalità imprenditoriali (Cass. 17 marzo 2021, n. 7440); accertamento che va eseguito non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, ma in concreto, dovendosi verificare che l’immobile costituisca, anche in funzione programmatica, il mezzo per l'esercizio dell'attività d’impresa (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3396).
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