Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

di Fabio Pace | 8 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 8 agosto 2025, n. 765

L’Agenzia contesta la decisione in base alla quale, considerate le caratteristiche del bene e la destinazione funzionale di pubblica utilità, l'immobile andava classato in categoria E/9, non potendosi ritenere che le idrovore fossero destinate allo svolgimento di attività industriale o commerciale.
Nell’ambito delle attività del consorzio di bonifica, occorre distinguere fra una finalità pubblicistica statutaria, che discende direttamente dalle previsioni di cui al R.D. n. 215/1933 e la tipica attività imprenditoriale e commerciale svolta dai medesimi consorzi, con la conseguenza che, ai fini catastali, occorre operare una distinzione fra gli impianti il cui utilizzo è strettamente funzionale alle finalità di bonifica dell’ente e gli impianti che ineriscono ad attività prettamente commerciali e industriali svolte dal consorzio di bonifica, sicché le generali finalità istituzionali e pubblicistiche svolte dal consorzio di bonifica di per sé non giustificano il classamento dei beni appartenenti allo stesso nella categoria E.
Per le unità immobiliari destinate allo svolgimento di un servizio, rileva che le unità immobiliari rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (Cass., 15 settembre 2008, n. 23608; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); ai sensi dell’art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, sussiste una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741).

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