Si assume che i consorzi di bonifica devono essere considerati enti pubblici, cui è estraneo lo svolgimento di attività commerciali o industriali, così che gli stessi beni oggetto di tassazione non potrebbero che ritenersi connotati dalla stessa vocazione solo pubblicistica, salvo prova contraria.
Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati va declinato secondo lo schema della concessione a titolo gratuito, che consegue dalla legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215/1933) e si correla all’«esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica» (art. 54). Il regime concessorio, in quanto afferisce a un servizio di interesse economico generale (SIEG) preesistente, è escluso dall'applicazione della Dir. n. 2006/123/CE (Bolkestein) e, ad ogni modo, costituisce un diritto esclusivo (art. 106 del TFUE), dal cui conferimento consegue una legittima restrizione della concorrenza, siccome necessaria per l’adempimento della specifica attività di bonifica affidata ai consorzi.
Derivando il titolo direttamente dalla legge, non è necessaria l'emanazione di un atto amministrativo propriamente concessorio e il possesso dei beni è qualificato da tale titolo concessorio, dovendosi escludere la mera detenzione (Cass. 24 luglio 2014, n. 16867; 10 settembre 2014, n. 19053; 7 aprile 2022, n. 11328; 13 febbraio 2019, n. 4186; 11 ottobre 2017, n. 23833; 29 ottobre 2014, n. 22904).
Ai consorzi di bonifica va riconosciuta natura di enti pubblici economici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6086; 15 ottobre 2019, n. 26038; 5 dicembre 2017, n. 29061; 17 luglio 2012, n. 12242; 8 marzo 2004, n. 4664); i consorzi di bonifica svolgono attività di tipo imprenditoriale, perseguendo le relative finalità con risorse di provenienza privata ovvero, direttamente dai consorziati, in quanto tali enti, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzano i contributi di bonifica richiesti ai privati proprietari di immobili ricompresi nell'ambito del comprensorio, che traggono beneficio dall'attività consortile e che assumono la qualifica di consorziati (Cass., Sez. U., 20 gennaio 2017, n. 1548; Cass., Sez. U., 18 gennaio 1991, n. 456).
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