L’Agenzia si duole del mancato riconoscimento dell’obbligo del concessionario per la raccolta del gioco pubblico di prestare la garanzia fideiussoria in caso di rateazione dell’imposta unica sulle scommesse.
L’abrogazione per la generalità dei contribuenti dell’obbligo di prestare fideiussione per debiti superiori a euro 50.000, ai fini della rateazione ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, non fa venire meno l’obbligo, per il concessionario abilitato alla raccolta delle scommesse relative al gioco, che voglia usufruire del beneficio della rateazione del proprio debito nei confronti dell’Erario, di adeguare - ove si riveli incapiente - la garanzia già prestata per lo svolgimento della propria attività ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 98/2011.
Anche se non è più prevista, in via generale e con riferimento a tutti i contribuenti, una garanzia per la rateazione dei debiti erariali, in materia di imposte sulle scommesse è sempre necessario che la fideiussione presentata dal concessionario agente contabile sia comunque idonea a coprire il debito oggetto di rateizzo per tutta la durata della rateazione e che la stessa debba essere opportunamente adeguata.
La disposizione specifica in materia di imposte sulle scommesse non è derogata dalla generale previsione in materia di rateazione del debito, dato che, nel sistema delle imposte sul gioco, la fideiussione svolge un ruolo centrale ed è richiesta in via generale. La ratio della sua previsione è assicurare la correttezza ed esaustività dell’entrata fiscale, attraverso la corrispondenza tra l’imposta unica sulle scommesse liquidata ex D.Lgs. n. 504/1998, e i corrispondenti versamenti effettuati dal concessionario abilitato alla raccolta dei giochi.
Ciò che rileva ai fini del gioco è l’intangibilità della capienza della garanzia fideiussoria, tanto che, anche quando l’art. 3-bis cit. prevedeva un’ulteriore garanzia ai fini della rateazione, questa era esclusa nei casi in cui fosse stata già concessa una fideiussione capiente. Venuto meno l’obbligo generale della garanzia per la rateazione, non viene meno l’obbligo di fideiussione capiente per l’esercizio in concessione di scommesse.
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