Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

Si sostiene l'applicabilità del termine quinquennale della prescrizione del credito per interessi, sanzioni e altri oneri di riscossione, contestando che, in materia tributaria, agli accessori si applichi il termine decennale.
La disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4), c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
Man mano che maturano, gli interessi costituiscono un’obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale da cui sono sorti (Cass., S.U., sent. 14 luglio 2022, n. 22281; 18 marzo 2022, n. 8892; 30 settembre 2019, n. 24295; ord. 25 luglio 2014, n. 17020; 22 marzo 2012, n. 4554; 15 giugno 2011, n. 13080; sent. 14 marzo 2007, n. 5954; 18 agosto 2004, n. 16123). Quindi, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, maturano, va risolta in base al principio dell'autonomia, così che il termine prescrizionale è quello quinquennale ex art. 2948, n. 4), c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale.
Si distingue tra diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, cui si applica l'art. 2953 c.c. e la prescrizione decennale (Cass. S.U. 10 dicembre 2009, n. 25790; Cass. 22 marzo 2019, n. 8105; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass. 13 luglio 2012, n. 11941), e diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui si applica l'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, con prescrizione quinquennale (Cass. 8 marzo 2022, n. 7486; Cass. 26 giugno 2020, n. 12740; Cass. 29 novembre 2017, n. 28576) (sent. 18 maggio 2023, n. 13781).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Per interessi, sanzioni e oneri tributari si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., salvo provvedimento giurisdizionale irrevocabile che comporta prescrizione decennale.