Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

Un contribuente ha proposto istanza di accertamento con adesione, ma non ha partecipato al contraddittorio stragiudiziale, presentando ricorso avverso l'atto impositivo. Si discute se tale contegno sia abusivo, con conseguente tardività del ricorso, che non potrebbe fruire della sospensione di 90 giorni del termine.
La sospensione del termine per impugnare l'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, opera automaticamente con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, restando irrilevante che il contribuente abbia poi tenuto un comportamento omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltrata dall'A.F. L'automaticità di tale sospensione risponde alla logica di certezza dei rapporti giuridici che, se non rispettata, aprirebbe in ogni caso concreto l'esigenza di verificare - sia per il contribuente, che per l'Ufficio - il grado di coinvolgimento nel percorso stragiudiziale potenzialmente definitorio, il numero degli incontri svolti, le proposte alternative coltivate o meno, così da rendere imprevedibile e soggettiva ogni forma di valutazione della tempestività del ricorso ciononostante presentato.
Convocare il contribuente che ha fatto istanza di accertamento con adesione non è per l'Ufficio un obbligo, ma una facoltà né è un adempimento a pena di invalidità dell’atto impositivo (Cass., Sez. 5, sent. 30 dicembre 2009, n. 28051; sent. 30 giugno 2006, n. 15170). Anche il contribuente, quindi, una volta presentata la richiesta di apertura del procedimento per la definizione stragiudiziale della pretesa impositiva, deve potere ritenere inutile la partecipazione allo stesso, preferendo coltivare l'impugnazione dell'atto impositivo.
La mancata comparizione del contribuente alla definizione in via amministrativa della lite, giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per impugnare l'avviso di accertamento, in quanto tale comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venire meno "ab origine" gli effetti (Cass., Sez. 5, ord. 24 ottobre 2019, n. 27274).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sospensione di 90 giorni per impugnare l’avviso di accertamento opera automaticamente con l’istanza, anche se il contribuente non partecipa al contraddittorio stragiudiziale.