Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

La questione verte sull’improcedibilità del ricorso e - conseguentemente - sulla nullità della decisione, per essere la causa stata trattata in pendenza del termine per l’esame del reclamo e in violazione del contraddittorio, per effetto dell’inosservanza dei termini a comparire, senza fissazione di una nuova udienza.
Nel processo tributario, in caso di violazione del termine per comparire ex art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, anche per effetto del mancato rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 17-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, non ricorre l’ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all’art. 59, lett. c), del D.Lgs. n. 546/1992, non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio.
L’art. 59 cit. rimanda al difetto di contraddittorio originario (non regolarmente costituito o integrato), ma non riguarda la mancanza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, stante la natura impugnatoria del processo e il correlato termine decadenziale. La remissione della causa alla CTP prevista dall'art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, per l'ipotesi di non regolare costituzione o integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado non può trovare applicazione quando, per la mancata notifica all'Ufficio del ricorso, semplicemente presentato alla Commissione adita, neppure sia stato costituito il contraddittorio, ove si consideri che in tale caso, ai sensi degli artt. 2122 dello stesso decreto, l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce, con la conseguente definitività dell'atto impugnato. (Cass., Sez. 5, 19 maggio 2003, n. 7814).
L’unico motivo di appello, limitato alla sola improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 3. Del D.Lgs. n. 546/1992, non comportando la violazione del termine di comparizione una delle ipotesi tassative di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, in assenza di difese sul merito della pretesa, risulta privo di interesse (Cass., Sez. 2, 10 maggio 2018, n. 11299; Cass., Sez. 5, 26 agosto 2004, n. 17026).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La violazione dei termini di comparizione nel processo tributario non comporta rimessione al primo giudice né nullità della decisione, salvo difetto originario del contraddittorio; l’appello è inammissibile.