Si contesta la legittimità della richiesta di un ulteriore contributo unificato per l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sostenendo che questa costituisce un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito.
In caso di sub procedimento ex art. 351, secondo comma, c.p.c., con cui si chiede autonoma fissazione di udienza anticipata per la trattazione dell’istanza di sospensione della sentenza gravata, è dovuto ulteriore contributo unificato, ex art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, in quanto, diversamente dal caso di cui al primo comma, comporta autonoma fissazione di udienza e autonoma definizione dell’istanza di sospensione.
Il procedimento di sospensione dell’esecutorietà della decisione appellata si svolge autonomamente, ai sensi degli artt. 283 e 351, secondo comma, c.p.c. e, dunque, con il deposito dell’istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, si inizia un procedimento in camera di consiglio autonomo rispetto alla causa di merito, per il quale, ex art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, è dovuto il versamento del relativo contributo. Ciò vale però nel solo caso in cui sia stata chiesta dalla parte la trattazione anticipata ai sensi, appunto, del secondo comma dell’art. 351 c.p.c., altrimenti svolgendosi la trattazione dell’istanza nell’ambito dello stesso processo d’appello e non in autonomo procedimento.
La norma non è inficiata da vizi di costituzionalità, neanche se confrontata con la diversa disciplina del rito tributario: il legislatore può prevedere regole diverse nei diversi procedimenti né la differenziazione in base ai riti concreta di per sé, proprio in ragione delle diverse caratteristiche e finalità dei plurimi modelli procedimentali, elemento di irragionevolezza o arbitrarietà (C. Cost., sent. 21 gennaio 2000, n. 18).
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