Un avvocato ha chiesto la restituzione dell'IRAP versata, lamentando che difettava il requisito dell'autonoma organizzazione, costituente presupposto per l'applicazione del tributo. Si discute se la collaborazione, nell'ambito dello stesso studio legale, con altri avvocati possa integrare l’autonoma organizzazione.
Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione per le professioni liberali (nella specie, professione forense), quale presupposto necessario d'imposta, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, valutati su un piano non solo quantitativo, ma anche qualitativo, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista; a tale fine, i singoli fatti rivelatori di tale organizzazione non possono essere esaminati solo in modo isolato e atomistico, dovendo necessariamente essere posti in relazione fra loro e valutati complessivamente, posto che la scarsa rilevanza sintomatica di un solo fatto in sé considerato ben diversamente può incidere sul piano della sussunzione della fattispecie concreta in quella legale, ove coordinato e posto in raffronto complessivo e coordinato con tutti gli altri elementi del caso.
L'autonoma organizzazione per le professioni liberali (nella specie professione forense), quale presupposto impositivo dell'IRAP, colpisce un reddito derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, possano creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista (Cass., Sez. trib., ord. 9 marzo 2025, n. 6212).
Il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass., Sez. trib., ord. 24 aprile 2024, n. 11107).
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