
L’Agenzia contesta la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle quote di ammortamento di un'autorimessa costruita nel 2011, prevista per i fabbricati acquistati e/o costruiti dal 2007 al 2009.
Le spese di costruzione di un immobile legato da vincolo pertinenziale a un immobile principale, effettuate dopo il triennio 2007-2009, ex art. 1, comma 335, della legge n. 296/2006, non sono spese incrementative del valore dell'immobile principale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del TUIR, sicché non sono deducibili.
Nella specie, l'immobile pertinenziale per cui sono state dedotte le quote di ammortamento è stato realizzato nel 2011 e, quindi, al di fuori del periodo considerato dalla norma per la deducibilità.
E’ errato affermare che tali spese rientrino in quelle incrementative del valore dell'immobile principale per il vincolo pertinenziale con esso esistente, con conseguente deducibilità ex art. 54, comma 2, del TUIR.
Le spese per la costruzione di un immobile pertinenziale non possono essere considerate incrementative di un immobile esistente, riguardando la costruzione di un nuovo immobile, benché legato all'immobile esistente da un vincolo pertinenziale, vincolo che non fa venire meno l'autonomia strutturale della nuova costruzione. Ragionando diversamente si configurerebbe un aggiramento del dettato normativo: se è vero che le quote di ammortamento delle spese di costruzione o acquisto dell'immobile principale non sono deducibili, se tale immobile è stato costruito nel triennio 2007-2009, è illogico sostenere che possano essere deducibili le spese di costruzione di una sua pertinenza effettuate dopo.

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