Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

Si discute dei presupposti del raddoppio dei termini dell’attività accertativa, in caso di integrazione o modifica degli accertamenti con notifica di nuovi avvisi, per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In presenza dei presupposti, il raddoppio dei termini ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente prima delle modifiche ex legge n. 208/2015, opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex artt. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e 57, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, relativi allo stesso anno d’imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale.
Il presupposto di operatività del prolungamento temporale coincide con l'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ex art. 331 c.p.c., senza che assuma rilevanza il suo accertamento in concreto (Cass., Sez. 5, ord. 2 luglio 2020, n. 13481).
Il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto e indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass., Sez. 6-5, ord. 28 giugno 2019, n. 17586; Sez. 5, 13 settembre 2018, n. 22337; Sez. 6-5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171).
Il contribuente che intenda contestare l'accertamento compiuto oltre il termine ordinario, deve eccepire la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e non può mettere in discussione la sussistenza del reato né sotto il profilo dell'elemento oggettivo né sotto quello dell'elemento soggettivo né infine dal punto di vista del suo autore (Cass., Sez. 5, ord. n. 13481 del 2020, cit.).
Se ritenuto operante il raddoppio dei termini in relazione ai fatti contestati con il primo PVC (Cass. ord. 27 ottobre 2021, n. 30263), lo stesso termine raddoppiato deve valere anche per il secondo accertamento relativo allo stesso anno d’imposta (Cass. ord. 18 febbraio 2022, n. 5501), purché notificato entro il 31 dicembre 2014, a prescindere dalla sussistenza di autonomi profili di responsabilità penale, essendosi il termine raddoppiato sostituito a quello originario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il raddoppio dei termini accertativi opera con la sola astratta sussistenza di reato perseguibile d’ufficio, indipendentemente dall’effettiva denuncia o accertamento penale, anche per accertamenti integrativi.