Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

Si eccepisce l’illegittimità dell'accertamento poiché la società è stata assoggettata al test di operatività, pur difettando la possibilità di sottoporla a verifica delle risultanze su base triennale non essendo l'anno di costituzione della stessa indicativo ai fini della verifica sulla base della disciplina applicata.
In materia di società di comodo e al cospetto di una società di capitali, dato che, ex art. 76, comma 2, del TUIR, il periodo d’imposta è, di norma, costituito dall’esercizio sociale, la previsione dell’art. 30, comma 2, della legge n. 724/1994, secondo cui, per applicare il comma 1, i ricavi, i proventi e i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie «dell'esercizio e dei due precedenti», va inteso nel senso di escludere la rilevanza del primo esercizio sociale, che non va compreso nei due precedenti.
Il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi, nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, ai fini dell'applicazione del test di operatività ex art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, riguarda le risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti (Cass., Sez. trib., sent. 26 dicembre 2024, n. 34472).
Il principio di annualità si applica di regola anche ai fini in questione; l’art. 30 cit. fa riferimento agli esercizi sociali e occorre tenere conto del principio di annualità degli stessi (Cass., ord. 21 marzo 2025, n. 7610).
Le disposizioni in tema di società ed enti non operativi non sono applicabili ai soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; il test va condotto in base alle risultanze medie dei ricavi e dei proventi, nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni osservati nell’arco di un triennio, comprendente l’esercizio relativo al periodo d’imposta in esame e i due precedenti. La previsione di un arco triennale di osservazione assicura l’attendibilità dei risultati del test di operatività, in quanto consente di apprezzare l’andamento dell’impresa in un momento in cui la stessa ha già prevedibilmente superato le difficoltà di avviamento che spesso si incontrano nella fase iniziale dell’attività (Cass., sent. 26 dicembre 2024, n. 34472).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il test di operatività per società di capitali non si applica al primo esercizio sociale; la verifica va fatta sulla media triennale, escludendo il primo anno di attività.