Si eccepisce che l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale è subordinata alla condizione dell’ubicazione nei Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT.
In tema di IMU, l'art. 9, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011, quale aggiunto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.L. n. 16/2012, limitando l'esenzione ai fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ha incorporato tale elenco nella fattispecie tipizzata dalla norma legislativa con l'eccezionale attribuzione di rango primario nella gerarchia delle fonti. In tale caso, infatti, l'atto amministrativo assurge al ruolo di elemento costitutivo o integrativo della norma legislativa, per il quale si applica, comunque, il principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.), con la conseguenza che, in sede giudiziale, la parte che invochi l'applicazione della disposizione richiamante non è onerata dall'allegazione e dalla produzione dell'atto amministrativo.
In linea di principio, l'obbligo del giudice di cercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi (Cass., Sez. 3, 12 febbraio 2015, n. 2737; Sez. 5, 15 ottobre 2019, n. 25995; Sez. 3, 18 febbraio 2020, n. 3997; Sez. 5, 14 ottobre 2021, n. 27965; Sez. trib., 20 luglio 2023, n. 21777; Sez. 1, 19 marzo 2025, n. 7387).
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