Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

di Fabio Pace | 25 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

Si assume che - venendo in considerazione il piano di ripartizione delle spese approvato alla costituzione del consorzio e costituendo tale piano l'espressione dei criteri di imputazione delle spese consortili - la sentenza ha subordinato la riscossione dei contributi consortili a oneri procedurali non prescritti ex lege.
Circa i contributi dovuti dagli utenti di strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa, cui si deve conformare la formazione dei ruoli dei contributi consortili, è elemento imprescindibile della delibera di istituzione del consorzio, adottata dal Consiglio comunale, che conserva il potere di apportavi modifiche.
Il piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale - cui devono conformarsi le iscrizioni a ruolo dei contributi dovuti dai consorziati - altro non è che il piano che va allegato alla domanda per la costituzione del consorzio e che forma oggetto di approvazione con gli atti di costituzione del consorzio; costituzione che, a sua volta, è obbligatoria per le strade vicinali di uso pubblico (art. 14 della legge n. 126/1958), con conseguente configurazione del consorzio quale ente pubblico (Cass. 13 ottobre 2014, n. 21593).
Pertanto, il piano di ripartizione costituisce il parametro cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili da parte del consorzio. Il Comune non esaurisce la propria potestà provvedimentale con la delibera istitutiva del Consiglio comunale, ma conserva il potere di incidere, sempre attraverso atti amministrativi autoritativi, sulla vita del consorzio, potendo deliberare il suo scioglimento o sue modificazioni oggettive o soggettive (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1623).
Nella specie, la verifica che il giudice ha illegittimamente condotto con riferimento a (supposti) piani di ripartizione annuali, quali atti prodromici alla compilazione dei ruoli ai fini della riscossione, va (diversamente) incentrata sul piano di ripartizione approvato con la delibera comunale di costituzione del consorzio o con (ulteriore) atto deliberativo che ne abbia recato una modifica.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il piano di ripartizione delle spese, approvato dal Comune, è fondamentale per la formazione dei contributi consortili e può essere modificato solo con apposita delibera.