L’Ufficio sostiene che la società abbia erroneamente applicato il regime del margine globale, includendo nel prezzo di acquisto anche le spese accessorie relative alla fase di vendita.
Ai fini dell’applicazione del regime speciale IVA del margine, disciplinato dagli artt. 36-40 del D.L. n. 41/1995, di recepimento della Dir. n. 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994, non devono essere computati in aumento sul prezzo di acquisto, quale valore da portare in diminuzione, tra le spese accessorie, quelle relative alla vendita, che soggiacciono, invece, al regime ordinario IVA.
Il regime speciale è stato introdotto per evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione IVA per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti a un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con ulteriore imposizione IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato. Si applica ai beni mobili usati, suscettibili di reimpiego, agli oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, sempre che l’acquisto sia avvenuto senza applicazione dell’IVA o con IVA indetraibile. La base imponibile IVA è il margine di utile che residua a favore del rivenditore, cioè la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto del bene oggetto di rivendita, comprese eventuali spese di riparazioni e accessorie.
La norma indica, quale valore da portare in diminuzione, il prezzo di acquisto aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, senza menzionare i costi relativi alla fase di vendita. Né può operarsi una lettura analogica del precetto, trattandosi di un regime speciale, derogatorio rispetto a quello ordinario.
Per spese di riparazione e accessorie devono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore che hanno una specifica inerenza o alla fase di acquisizione del bene o a quella successiva di riattazione dello stesso, tali dovendo intendersi, ad esempio, gli oneri tributari, eventuali costi di intermediazione (peritali, notarili, di agenzia) e le spese di trasporto, mentre restano escluse le spese afferenti alla vendita del bene e le spese generali di amministrazioni e utenze, che soggiacciono al regime ordinario IVA.
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