Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

di Fabio Pace | 25 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

Una ASD sostiene che, per godere del regime agevolato nel periodo 1/07/2007-30/6/2008, non era necessario comunicare il Mod. EAS, bastando i requisiti sostanziali, di cui era titolare in virtù del riconoscimento CONI.
L'onere di trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello EAS da parte dei circoli privati - tra cui le ASD - che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, ed è entrato in vigore (senza considerare le proroghe) solo a fare data dal provvedimento 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Pertanto, per gli anni d'imposta antecedenti all’introduzione di tale onere, nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello, mentre, per gli anni successivi, l'omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'A.F., nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo.
L'obbligo di trasmissione del modello EAS ha lo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell'associazione (Cass. 22 ottobre 2019, n. 26924); la mancata comunicazione del modello può rilevare per la decadenza dell'ASD dal regime agevolativo e come innesco alla verifica, ma non può costituire, di per sé, l'unico elemento indiziario da cui fare derivare la decadenza.
L'onere di trasmettere il Mod. EAS, istituito dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, è entrato in vigore solo con la predisposizione del modello, da parte di AE, nel settembre del 2009, con termine successivamente più volte prorogato; pertanto, tale onere non può riguardare l'esercizio concernente il periodo nella specie oggetto di accertamento (Cass. 19 febbraio 2019, n. 4913; Cass. 25 novembre 2021, n. 36569). Si finirebbe, altrimenti, per collegare l'efficacia del beneficio a un onere imposto solo dopo l'epoca in cui se ne è usufruito.
Il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali va condotto con una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti sostanziali, a prescindere dalla semplice esistenza di quelli formali, qual è la trasmissione del Mod. EAS.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Per il periodo 1/07/2007-30/6/2008, l’ASD non doveva trasmettere il Modello EAS; contano solo i requisiti sostanziali, non quelli formali.