Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

di Fabio Pace | 25 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

L’A.F. è stata ritenuta decaduta dalla potestà di riscossione in un caso di emissione di cartella di pagamento per inadempimento del piano di rateazione stabilito da comunicazione ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.
In caso di rateazione del debito fiscale ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per notificare le cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4, a seguito di inadempimento del contribuente alla rateazione, deve intendersi a pena di decadenza della potestà di riscossione.
Per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del Fisco (Cass. n. 28529 del 2018). E’ necessario, infatti, che il contribuente non resti indefinitamente esposto all'azione esecutiva del Fisco (Cass. ord. 15 febbraio 2023, n. 4739). Tale decadenza è sancita in generale dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in virtù del quale la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Lo specifico termine stabilito dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 non costituisce norma speciale rispetto a quella generale, con sostanziale abrogazione implicita della disposizione stessa. L'unica interpretazione possibile è costituita da ciò che nel caso specifico dell'inadempimento alla rateazione, il termine decadenziale della potestà di riscossione è sostituito da quello speciale preveduto dalla norma in commento, e ciò spiega la mancata espressa indicazione della sua natura decadenziale, evincibile peraltro dalla relativa funzione.
Il termine in esame ha carattere decadenziale (Cass., ord. 28 marzo 2025, n. 8263).
Pur mancando espressioni normative che attestino la natura decadenziale del termine, questa può comunque essere desunta da precise espressioni (Cass. n. 8680 del 2000), laddove nella specie si stabilisce che "la notificazione ... è eseguita entro", nonché dalla stessa ratio della previsione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il termine per notificare la cartella di pagamento dopo l’inadempimento del piano rateale è decadenziale e sostituisce quello generale, tutelando il contribuente dall’azione indefinita del Fisco.