Un contribuente che ha presentato istanza di trattazione della lite in pubblica udienza da remoto con modalità audiovisiva deduce nullità della sentenza pronunciata con trattazione in camera di consiglio, senza la presenza del difensore, per violazione del diritto costituzionale di difesa e del diritto al contraddittorio.
L'art. 27, comma 2, del D.L. n. 137/2020, disponeva che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.
Per fare sì che la causa non passasse in decisione sulla base degli atti, dunque, il contribuente avrebbe dovuto assolvere un duplice onere: la notificazione di un'istanza di discussione orale alle altre parti costituite e il deposito della stessa nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.
Il contribuente ha dedotto solo di avere depositato tre istanze di discussione del ricorso in appello, non anche di avere notificato tali istanze alle altre parti costituite (Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione), con la conseguenza che il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
La parte che intenda impugnare per nullità la sentenza del giudice tributario che, nonostante il deposito di un'istanza di discussione orale, si sia pronunciato sulla base degli atti, deve dedurre e dimostrare, a pena di inammissibilità del motivo, sia di avere notificato detta istanza alle altre parti costituite nel giudizio tributario, sia di averla depositata nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.
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