Secondo l’Agenzia, per negare il regime fiscale dell'associazione sportiva, era sufficiente la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai CCNL.
In tema di organizzazioni non lucrative, l'art. 10, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 460/1997, che fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili nel caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, va interpretato nel senso che questi ultimi non tengono conto degli oneri fiscali, contributivi e assistenziali a carico del datore di lavoro, dovuti per effetto dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
In tema di ONLUS, la lett. e) della norma cit. fonda una presunzione di distribuzione indiretta di utili in caso di corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, mentre il mancato superamento di detta soglia non prova il contrario né consente di ritenere automaticamente congrua e corretta l'erogazione dei compensi ove - con valutazione del giudice di merito - dal complesso degli elementi emerga che l'ente svolge in concreto un’attività commerciale e la corresponsione delle somme è sproporzionata e ingiustificata, così da assorbire gran parte dei proventi, distogliendoli dai fini istituzionali e rivelando l'effettiva finalità lucrativa dell'ente (Cass. 11 marzo 2021, n. 6835; 6 luglio 2023, n. 19222).
La disposizione in esame, nel generico rinvio ai contratti collettivi, di cui non specifica la natura, non prevede la necessità di operare obbligatoriamente una media tra vari contratti collettivi, non espressamente indicata, né essa è imposta dall'uso del plurale, utilizzato solo per concordare con il riferimento ai lavoratori e alle loro qualifiche (Cass. 16 maggio 2019, n. 13163).
La norma fonda una presunzione di distribuzione indiretta per una serie di casi e la lett. e), in particolare, che prevede la corresponsione ai dipendenti di compensi superiori del 20% a quelli previsti dai contratti collettivi, va interpretata nel senso che il superamento di tale soglia comporta in sé l'esclusione del regime di favore.
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