Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

di Fabio Pace | 25 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

Una società contesta il diniego della deduzione di costi relativi a carburante per auto, eccependone l’inerenza alla propria attività d’impresa e invocando l’inapplicabilità delle norme sulla tenuta della scheda carburante.
In tema di imposte dirette e IVA, prima dell’abrogazione del D.P.R. n. 444/1997, dal 1° gennaio 2019, la detrazione dall'imposta dovuta di quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del decreto cit., anche se i mezzi sono destinati alla vendita, non distinguendo la norma tra carburanti acquistati per automezzi impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale e automezzi destinati alla vendita.
Il diverso trattamento attribuito agli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 444/1997, non può sospettarsi di violare gli artt. 53 e 3 Cost., perché la previsione dei limiti di applicabilità del regolamento cit. in relazione a determinate categorie di contribuenti, esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi, costituisce un elemento di differenziazione idoneo a legittimare il diverso trattamento.
Ai fini della deducibilità dei costi in esame, le fatture non rilevano, non essendo ammessi equipollenti alle schede carburante. La possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le schede carburanti, che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; Cass. 26 settembre 2018, n. 22918; Cass. 19 settembre 2020, n. 22918; Cass. 10 giugno 2021, n. 16461; Cass. 30 marzo 2023, n. 9052; Cass. 20 febbraio 2024, n. 4569; Cass. 26 febbraio 2024, n. 5012; Cass. 21 marzo 2025, n. 7548).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La deduzione dei costi carburante è ammessa solo con scheda carburante completa; le fatture non sono sufficienti, salvo deroghe per specifiche categorie di contribuenti.