Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

di Fabio Pace | 25 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 763

Si discute della qualificazione giuridica dell’addizionale provinciale alle accise e si chiede se comunque, ove costituisca un autonomo tributo, il giudice nazionale possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono, per contrasto con la direttiva europea.
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 511/1988.
Una volta affermata l’autonomia strutturale dell’addizionale all’accisa per il consumo di energia elettrica rispetto all’accisa stessa, nella vigenza dell’ormai espunto art. 6 del D.L. n. 511/1988, tramite un consolidato orientamento, che le addizionali provinciali avrebbero dovuto comunque rispondere a una o più finalità specifiche, in conformità al disposto dell’art. 1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalla CGUE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolassero indebitamente gli scambi (Cass. 4 giugno 2019, n. 15198).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il consumatore può chiedere il rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, ritenuta indebita per contrasto con la normativa europea e dichiarata incostituzionale.