Si discute della qualificazione giuridica dell’addizionale provinciale alle accise e si chiede se comunque, ove costituisca un autonomo tributo, il giudice nazionale possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono, per contrasto con la direttiva europea.
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. n. 511/1988.
Una volta affermata l’autonomia strutturale dell’addizionale all’accisa per il consumo di energia elettrica rispetto all’accisa stessa, nella vigenza dell’ormai espunto art. 6 del D.L. n. 511/1988, tramite un consolidato orientamento, che le addizionali provinciali avrebbero dovuto comunque rispondere a una o più finalità specifiche, in conformità al disposto dell’art. 1, parr. 1 e 2, Direttiva n. 2008/118/CE, come interpretata dalla CGUE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolassero indebitamente gli scambi (Cass. 4 giugno 2019, n. 15198).
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati