Si sostiene la deduzione in appello dell'omessa pronuncia in primo grado sul motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e che la CTR, con motivazione apparente (omessa), aveva ritenuto esaustiva la sentenza di primo grado sotto il profilo motivazionale, anche se priva di statuizione.
Il motivo d’appello - di omessa pronuncia dei giudici di primo grado sul difetto di motivazione degli atti impositivi - è stato rigettato sull'assunto, chiaro ed esauriente, quindi con argomentazione al di sopra del minimo costituzionale (Cass., Sez. U, sent. 7 aprile 2014, n. 8053), che la sentenza di primo grado conteneva un rigetto implicito del vizio motivazionale degli atti impositivi dedotto in primo grado.
Il giudizio d’appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo, che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (Cass. ord. 24 luglio 2018, n. 19579; sent. 16 febbraio 2010, n. 3559; sent. 3 agosto 2007, n. 17127).
Nel processo tributario, l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l'atto impositivo non può comportare la riforma dell'impugnata sentenza né la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d'appello di pronunciare sul motivo pretermesso; pertanto, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici d’appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non per contestare l'omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia nel grado inferiore.
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