Una società deduce che la CTR, con la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, aveva fatto prevalere la sostanza sulla forma, ritenendo esistente il credito d'imposta, ma errando i conteggi per la sua determinazione, incorrendo in un errore di fatto revocatorio che non avrebbe rilevato.
Nell'esaminare un ricorso per cassazione contro una sentenza che si pronuncia, nel merito, su di un ricorso per revocazione di una sentenza d'appello, la Corte di cassazione può, anche d'ufficio, rilevare la carenza dei requisiti legali di ammissibilità del ricorso per revocazione.
La Cassazione ha il potere di rilevare d'ufficio la carenza dei requisiti legali di ammissibilità di un giudizio di impugnazione introdotto in un processo sfociato nella sentenza oggetto di ricorso per cassazione (Cass. n. 26525 del 2018; Cass., n. 16863 del 2017; Cass. n. 25209 del 2014; Cass. n. 24047 del 2009).
Nella specie, il vizio denunciato con il ricorso per revocazione della sentenza d'appello non consiste nell'avere erroneamente supposto come esistente un fatto che non trovava riscontro negli atti di causa né nell'avere escluso l'esistenza di un fatto che invece trovava positivo riscontro negli atti di causa, ma, una volta stabilito che la società poteva utilizzare il credito d'imposta concesso, nell'avere commesso un errore circa la determinazione dell'ammontare del credito spettante ed effettivamente utilizzato.
Con il ricorso per revocazione la società, in realtà, ha imputato alla CTR un error in iudicando su di un fatto controverso scaturente da una valutazione erronea degli atti di causa. Tale error in iudicando, dunque, non avrebbe potuto essere denunciato con il ricorso per revocazione, sicché il relativo giudizio non avrebbe potuto essere proposto (art. 382, comma terzo, c.p.c.).
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