L'Agenzia eccepisce che, con provvedimento, cui seguiva l'emissione di un PVC, aveva negato il rimborso IVA per mancanza dei requisiti, sostenendo che la società non aveva dimostrato la sussistenza dell'eccedenza IVA portata a nuovo e che l'esistenza del credito non poteva assurgere a fatto non controverso.
La neutralità dell'IVA comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice, se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tale caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione, se è dimostrato in concreto, o non sia controverso, che siano acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass., S.U., sent. 8 settembre 2016, n. 17757; ord. 27 febbraio 2025, n. 5129).
Il contribuente, ai fini del riconoscimento di un credito chiesto a rimborso, deve offrire prova sia dell'osservanza di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, dimostrando in concreto (salvo che sia incontroverso), di avere compiuto acquisti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili, sia, più latamente, dell'esistenza e consistenza del credito stesso.
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