Si pone la questione della natura, di acconto o di imposta, della ritenuta operata dalle banche sugli interessi attivi maturati su somme stanziate in fondi pubblici di agevolazione, prima dell’erogazione ai beneficiari.
L'art. 39 della legge n. 342/2000 fu introdotto per risolvere le incertezze interpretative sorte in ordine al trattamento tributario dei fondi pubblici di agevolazione, affidati in gestione a soggetti terzi; il legislatore dispose l'esclusione dall'IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione (unitamente ai rientri per capitale e interessi), sia perché non costituivano reddito del gestore, essendo escluso un incremento del suo patrimonio dall'obbligo di integrale versamento nel fondo statale, sia perché, quale reddito dello Stato, le Amministrazioni dello Stato non erano soggette a imposta.
Gli interessi maturati sul capitale dei fondi statali erano tenuti presso conti infruttiferi della Tesoreria dello Stato; nella specie, invece, gli interessi vengono tenuti sugli stessi c/c bancari sui quali giacciono le somme destinate ai beneficiari delle agevolazioni; inoltre, gli interessi erano vincolati a specifiche finalità e utilizzati dal gestore solo a seguito di autorizzazione dei Ministeri competenti; nella specie, invece, la società ha piena libertà di gestirli, senza bisogno di autorizzazione.
Le ritenute operate nella specie sugli interessi attivi dalle banche non possono essere considerate a titolo di imposta, in quanto l'art. 26, comma quarto, del D.P.R. n. 602/1973, prevede tale tipo di ritenuta solo nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG, tra i quali rientra la Regione ex art. 74 del TUIR, ma non già la società, dall'ente partecipata, non essendo possibile un’interpretazione estensiva di una norma di carattere derogatorio della disciplina sulla soggettività passiva dell'imposta.
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