Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 luglio 2025, n. 762

di Fabio Pace | 18 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 18 luglio 2025, n. 762

L'Agenzia notificava atto di contestazione con cui irrogava le sanzioni per mancato versamento delle somme dovute entro il termine, in caso di sanatoria di cui alla legge n. 289/2002. L’Agenzia ritiene che tale atto non necessitava di essere preceduto da intimazione al pagamento e/o da qualsiasi altra azione coattiva.
In tema di omesso pagamento delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, la sanzione di cui all'art. 2, comma 5-ter, del D.L. n. 138/2011, per il caso di omesso pagamento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, si applica anche qualora gli enti di riscossione non abbiano provveduto, nello stesso termine, all'avvio di ogni azione coattiva necessaria per l'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare, come previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto citato.
La disciplina per la riscossione delle somme dovute da chi si sia avvalso dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002 prevede: la ricognizione delle somme dichiarate e non versate da chi si sia avvalso di condoni e sanatorie; l'avvio ad opera dell'ente di riscossione di azioni di recupero del dovuto (con gli interessi), entro la fine del 2011, anche mediante l'invio di un’intimazione a pagare quanto concordato; in caso di perdurante inadempienza, l'ulteriore sanzione del 50% delle somme e il controllo fiscale per i periodi successivi a quelli condonati (Cass. 22 novembre 2011, n. 26908).
La soluzione è in linea con quanto già ritenuto circa il termine per notificare le cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo ex legge n. 289/2002, fissato perentoriamente al 31 dicembre 2008 dall'art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/2006. Nello stabilire che tale termine non ha subito proroghe per effetto dell'art. 2, commi 5-bis5-ter cit., si è evidenziato che si imponeva agli agenti di avviare la riscossione con le forme coattive di crediti già ritualmente cristallizzati in titoli esecutivi, ma non ancora azionati (Cass. 3 aprile 2024, n. 8858).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia impone sanzioni per mancato versamento delle somme dovute entro il termine, senza necessità di precedente intimazione al pagamento. La disciplina prevede azioni coattive entro il 2011.