Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 761

di Fabio Pace | 11 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 761

La sentenza prodotta da parte ricorrente e allegata al fascicolo informatico, redatta in formato digitale, non contiene la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data).
Nel regime vigente, in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato, redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove tale copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere ex art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore, così che, in caso di incompletezza della copia prodotta non contenente la stampigliatura dei dati concernenti la sua pubblicazione - vale a dire il numero cronologico e la data per verificare, in ogni caso, d'ufficio la tempestività e ritualità dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione del provvedimento impugnato vanno desunti dalla disamina del fascicolo di merito, consultabile d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Dall’incompletezza in questione non può discendere tout court l'improcedibilità del ricorso per cassazione ovvero la sua inammissibilità (Cass. ord. 28 giugno 2023, n. 18510; Cass. ord. 20 ottobre 2023, n. 29263; Cass. ord. 28 dicembre 2023, n. 36189; Cass. ord. 9 gennaio 2024, n. 817 e n. 841).
Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione vanno, in ogni caso, desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente ex art. 369, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 149/2022 (Cass. sent. 13 maggio 2024, n. 12971).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza digitale deve contenere la stampigliatura dei dati esterni. L'onere di conformità può essere assolto tramite attestazione del difensore. In caso di incompletezza, i dati vanno desunti dal fascicolo di merito.