Si tratta di stabilire se nel computo della partecipazione - per verificare se possa ritenersi qualificata - vadano considerate, oltre alle quote di cui si è pieni proprietari, anche quelle detenute in nuda proprietà.
Per determinare se la partecipazione in una società di capitali possa ritenersi qualificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, devono essere prese in considerazione anche le azioni detenute in nuda proprietà, previa valutazione delle stesse e somma del relativo valore a quello delle azioni eventualmente detenute in piena proprietà (ex art. 67, comma 1, del TUIR); l'aliquota maggiore (40%) andrà applicata, in ogni caso, solo sul reddito effettivamente percepito.
Nella specie, si tratta di individuare il regime impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche titolari di azioni e/o quote societarie, che l'art. 27 cit. distingue a seconda che la partecipazione sia o meno qualificata: se la partecipazione non è qualificata, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,50% è operata dalla società che distribuisce i dividendi; se la partecipazione è qualificata, i dividendi (solo quelli percepiti) concorrono a formare il reddito, da tassare secondo la percentuale prevista dalla legge (nella specie, 40%).
Il dividendo rappresenta il frutto civile dell'azione o della quota della società di capitali; in caso di usufrutto dell'azione, esso spetta all'usufruttario e concorre a formare il reddito di questi; è l'usufruttuario che percepisce la ricchezza, costituente un reddito, da sottoporre a tassazione. Ciò non esclude, però, che la posizione del socio nudo proprietario vada considerata per valutare se la sua partecipazione possa ritenersi qualificata; tale valutazione va effettuata con la determinazione del valore delle quote in nuda proprietà, secondo i criteri ex artt. 46 e 48 del TUR.
Se il valore delle quote in nuda proprietà, sommato a quello in piena proprietà, supera la soglia del 25% (del patrimonio o del capitale sociale, essendo tali criteri alternativi), la partecipazione deve ritenersi qualificata.
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