Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 761

di Fabio Pace | 11 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 761

La lite riguarda l'illegittima svalutazione delle rimanenze finali di esercizio, per cui era ripresa a tassazione la maggiore IVA dovuta sul più elevato corrispettivo presuntivamente conseguito dalla cessione delle merci di magazzino.
In tema di IRES, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del TUIR, la valutazione delle rimanenze finali di esercizio costituite da beni raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore può essere effettuata, alternativamente, secondo il criterio dei costi specifici o a norma dell'art. 93 dello stesso TUIR oppure attribuendo a ciascun gruppo di beni un valore non inferiore a quello determinato in base alle disposizioni di cui ai successivi commi dello stesso art. 92, le quali individuano il valore minimo inderogabile. Nell'ipotesi in cui, in uno specifico esercizio, il valore unitario medio dei beni, quale risultante dall'applicazione dei metodi indicati dai commi da 2 a 4 - sostanzialmente: "ultimo entrato, primo uscito" ("last in, first out" - LIFO), "primo entrato, primo uscito" ("first in, first out" - FIFO) e media ponderata - sia superiore a quello normale medio di essi nell'ultimo mese di quell'esercizio, il predetto valore minimo può anche essere determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per tale valore normale.
Ai fini della valutazione delle rimanenze in chiusura di esercizio, il criterio di cui all'art. 92, comma 5, del TUIR, non può essere applicato a beni diversi da quelli raggruppabili in categorie omogenee per natura e per valore ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (Cass. sent. 21 aprile 2023, n. 10773).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La lite riguarda l'illegittima svalutazione delle rimanenze finali di esercizio e la valutazione delle categorie omogenee di beni ai fini dell'IRES.