Si discute del contenuto del processo verbale di inventario, se sia imprescindibile, se rilevi la finalità per cui l'inventario viene svolto e se sia idoneo a costituire la prova contraria richiesta circa l'inesistenza di altri beni mobili presso gli ulteriori immobili di proprietà del de cuius.
L'obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, del TUS, assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia. Pertanto, la previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui all'art. 769 c.c. va letta non in modo eccessivamente formalistico, ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria circa la consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%, sicché non può ritenersi sussistente uno specifico onere di inventariare passività, partecipazioni societarie e crediti e di specificare quanto indicato al n. 5) del menzionato art. 769 c.c. (descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo), trattandosi di beni del tutto differenti da gioielli, mobilia e denaro.
La disposizione in esame costituisce una norma speciale perché riferita a specifici beni e la norma è stata dettata solo con riguardo a questi ultimi, in quanto, in ragione della connaturata facilità di occultamento degli stessi (Cass. sent. 10 aprile 2006, n. 8345; sent. 24 maggio 2013, n. 12935), in assenza di inventario se ne presume l'esistenza e la consistenza, in termini di incremento dell'imponibile in misura fissa. Per tali beni, operando la presunzione anche in assenza di dichiarazione, a differenza che per le altre componenti del compendio, non sono previsti dei criteri per la determinazione della relativa base imponibile, avendo il legislatore ritenuto sufficiente l'inclusione nella presunzione (Cass. ord. 14 ottobre 2020, n. 22181).
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