In un caso di eredità accettata con beneficio di inventario, si assume che dall’inventario non risultava liquidità sufficiente per versare le imposte relative alla dichiarazione di successione né era stata chiusa la liquidazione dei debiti ereditari, essendo stata prescelta la liquidazione dei debiti individuale.
In tema di imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non comporta deroga al regime dell'obbligazione tributaria delineata dal D.Lgs. n. 346/1990, con riferimento alla determinazione della base imponibile (per attivo e passivo ereditario) e rileva nel momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari (prevista dagli artt. 495 ss. c.c.) - al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione; pertanto, se la definitività dell'atto impositivo incide sull'obbligazione tributaria dell'erede beneficiato, la relativa responsabilità debitoria per l'imposta non potrà essere fatta valere al momento della riscossione fino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non preclude all'A.F. di esercitare il potere impositivo - se del caso (anche) con rettifica della dichiarazione presentata - con la notifica di un avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, la cui obbligazione per l'imposta di successione - che costituisce debito proprio dell'erede, non debito ereditario da ascrivere alle citate procedure liquidatorie codicistiche - non potrà, però, essere fatta valere al momento della riscossione fino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede (Cass. 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. 24 febbraio 2017, n. 4788; Cass. 15 luglio 2015, n. 14847; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4419).
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