Si censura l'operato dell'Ufficio che ritiene applicabile il valore corrente di utilizzo dei beni rivalutati come base di calcolo per l'ammortamento, in luogo del costo storico rivalutato, inteso come somma tra il costo storico originario del bene e la rivalutazione risultante dalla perizia, pari al valore corrente di utilizzo.
Circa la rivalutazione di beni ex art. 1 della legge n. 266/2005, ai fini di valutare le quote di ammortamento dei beni oggetto di rivalutazione, i valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati non devono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro valore corrente, determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al valore interno, determinato in base alla consistenza, alla capacità produttiva e all’effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell’impresa.
La prospettazione secondo cui, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 342/2000, centrale è il rispetto del limite massimo corrispondente al valore netto contabile del bene, donde - nel limite di tale valore - sarebbe possibile sommare il costo originario del bene con la rivalutazione risultante dalla perizia, si traduce in un indebito aumento della base di calcolo, perché nel valore corrente di utilizzo viene ricompresa una quota del costo strico originario del bene, alterando quindi la base imponibile.
Peraltro, occorre considerare che secondo i principi contabili (OIC 16, par. 75), il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato. Il successivo par. 76 prevede, infatti, che, se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9), se non disposto diversamente dalla legge, sicché la notazione della sentenza non è frutto di un’errata comprensione della fattispecie, ma il riferimento al temperamento contenuto nei criteri contabili.
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