Si discute di accertamento sintetico da redditometro con lo schema della presunzione legale relativa, in base alla quale l'A.F. non deve eseguire ulteriori accertamenti per corroborare la disponibilità di beni indice e al contribuente non basta provare l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Nell’accertamento in rettifica IRPEF, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali, applicabili ratione temporis (cioè tra la legge n. 413/1991 e il D.L. n. 78/2010), concernenti il cd. redditometro, dispensa l'A.F. da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. La prova contraria documentale ex sesto comma dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 non attiene solo all'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche all'entità e alla durata del loro possesso nell'anno d’imposta cui è riferito l'accertamento (Cass. sent. 16 aprile 2024, n. 10310; ord. 29 marzo 2025, n. 8274).
La prova documentale richiesta dalla norma in esame può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei c/c bancari facenti capo al contribuente, purché questi siano idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame o a fornire la prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 16 luglio 2015, n. 14885).
Il giudice, accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a taie elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, potendo solo valutare la prova che contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalle norme stesse (Cass. ord. 31 gennaio 2024, n. 2893; Cass. ord. 19 dicembre 2011, n. 27545).
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